Magistrato alle Pompe e
leggi suntuarie, a Venezia La
più antica legge suntuaria veneziana venne eseguita il 2 maggio 1299, gli Avogadri avevano il compito di procedere penalmente, i Signori di Notte di incassare le pene
pecuniarie. Il 22 maggio 1334, il Maggior Consiglio deliberò di istituire un
consiglio di 5 Savj. Dopo vari cambiamenti si
arriva nel 1476 quando il Maggior Consiglio elegge tre nobili (3 savj sopra le Pompe delle donne) incaricati a sorvegliare
scrupolosamente sull’esecuzione dei provvedimenti suntuari. Nel 1499 il
Senato toglie a loro qualsiasi potere, lasciandolo di nuovo agli Avogadri. La sorveglianza alle pompe passò in seguito ai
Procuratori di San Marco e poi al Maggior Consiglio. Il 29 marzo 1515 nel
Senato della repubblica veneziana si deliberò di semplificare la votazione
per la nomina di un provveditore alle Pompe ” ….per
non attediar troppo questo Consiglio”. Il
Maggior Consiglio aveva, fino ad allora, legiferato contro ogni bene di
lusso, acquisendo una grande antipatia ed ostilità da parte dei patrizi. Il Sanuto, che è stato un attento cronista dell’epoca, narrò
come nelle grandi occasioni, le leggi suntuarie vennero ben poco rispettate.
Si è cercato di elencare alcune leggi emanate che regolavano il modo di
vestire, riportando il linguaggio veneziano dell’epoca. L’attenzione è stata
posta sulle leggi che trattano i tessuti e più nello specifico, i merletti.
Alcune parole come, cordele,
frisi, franze, panni sfiladi,
indicano ornamenti come frange, passamanerie, ricami, tessuti sfilati. La più
antica legge ricercata che tratta tale materia risale al: 1299 Nel testo originale scritto in latino, si
inizia a parlare di "frexettum- frexaturas-frexaturis " e "bindas". Il Muratori dice che con il nome di frexature si intendevano liste, orlature, guarnizioni,
frange, aggiunte alle estremità degli abiti. Antonio Valsecchi
nella sua "Bibliografia analitica degli statuti italiani§",
si riferisce ad uno statuto d'Alessandria dove sta scritto: "nullus faber audeat facere aliquas frixaturas et quod nullus
sartor vel...........discipulus audeat ipsas applicare super aliquibus
vestibus..." Per "bindas", Foucard intendeva nastri, ma Salvatore Bongi* ha trovato la stessa parola in una legge suntuaria
di Lucca del XV secolo dove si parla di " bende, treccioli, cordelle, o trecciere di seta". Possiamo dedurre che fossero
già dei merletti in embrione. 17 novembre 1476 "
........Item non possino
alguna de le predicte done sopra alguna vesta zornida, come altro vestimento, habito
o ornamento dela persona, portar alguna arzenteria, over rechamo de alguna sorte, ponto in aiere, nè perfil,
sì facto ad ago, come facto d'oro, over d'arzento, sì filado come de tronchafilla". Viene
consentito che nelle vesti femminili ci possano esser dei punti "gazzo"(gaso-
punto filza), purchè non siano d'oro o d'argento o
seta: " sia lecito portar un gazzo de pano de seda tessuto, chome
li parerà, pur che in algun modo el non sia de lavorier de oro,
d'argento de rechamo de seda........". 25 0ttobre 1505 Il Senato prende atto che da poco tempo si sono
introdotte “
certe foze (fogge) e abiti nuovi, bruti e
disonesti, che mai in questa città fusseno usate, zoè alcune investiture a manege
taiade, de più pezi de
diversi colori, listade de dicti
panni de altri colori, de franze, de perfil, et altre liste desfilade de uno et più colori,
cum certi faldoni over
faldelle ………………e da piè certi garzi intaiadi et strataiadi
de veludi…… et altri cum le dicte liste de cordelle proprie……hano introduco certe manegge postice
large cum lavori dt frisi d’oro, d’arzento et de seda de grandissima spesa”. In seguito a questa osservazione viene emanata questa
legge: “le investiture debbano essere integre e non traforade,
non listate, non impfilade, né incordellade,
né abbino dal casso (corpetto) in zozo fino al
garzona pè alcuna cossa
che far over imaginar se
spossi,né fiocchi, né franze né cordoni, né lavorarde sorta alcuna………le
vesti sieno schiette..al collo nessun lavoro. Due mesi dopo si penserà anche all’abbigliamento dei
giovani, i cui abiti dispendiosi provocavano una grande indignazione: “ ……….che niuno porti lo zupone
(giubba) senza colar che non si portino camicie” crespate senza colar cum friso o cordela alcuna de
seda, d’oro o d’arzento de alcuna sorte….el suo colar senza alcun ornato”; che i
calzoni siano semplici senza “ striche, liste,
cordelle, franze, né panni sfiladi,
né ornato de alcuna sorta”. 27 Dicembre 1522
Il Senato legifera contro le vesti lussuose delle
donne, lo spunto lo aveva dato la sposa di Andrea Priuli
che nel giorno del suo matrimonio, indossava un abito tutto di restagno d’oro, questo era lecito solo alle nuore del
doge: “ Non possino portar veste,
né vestura, né abito alcuno, de panno d’oro, d’arzento, né strataià, né inquartà d’oro e d’arzento, né cum intaglio di sorta alcuna d’oro, d’arzento,
né recamato, né per filato d’oro e d’arzento…….”. Chi avesse trasgredito questa pena avrebbe perso
l’abito e preso 100 ducati d’oro di multa; i sarti sarebbero stati condannati
a 6 mesi di reclusione e 25 ducati di multa. In seguito un altro decreto del
Senato parla di “ schufie e schufioni
( all’epoca, era in uso portare cuffie di varia foggia e grandezza,
secondo l’età e la condizione. Nel secolo XIV e nei 2 seguenti ne portavano
anche di oro e d’argento tessuto. Ve ne furono di spropositata grandezza con
alette di merli sulle spalle pendenti e fregiate di perle e di gemme……….^) cape over fazuoli, bavari, corsaletti over colleti, camixuole over gorziere,
rocheti over camisoti ”. 8 Maggio 1529
In un decreto contro il lusso dei gioielli. “ Alcun lavoro fattom per
man di orese, ma possino
portar scuffia d’oro o d’argento……………al cavezo possino portar gorgiere
o camisole……….. Si
capisce comunque che si insiste molto sul divieto nell’usare frappe, tagli, tratagli. E’ chiaro che i frastagli ( all’epoca ormai
erano in uso i bordi frastagliati, quindi merletti di varie foggie e forme), usatissimi nei corpetti e nelle gonne e
soprattutto nelle maniche, raddoppiavano il costo dell’abito, con l’esigere
fodere ricchissime passamanerie e ricami. Questi frastagli fecero ammattire
il senato veneziano. Nel 1528 troviamo una legge
che impone agli Ebrei il divieto di fare i sarti, pellicciai o vendere
mercanzia nuova, ma potevano ancora trafficare in merci di seconda mano,
fabbricare e vendere veli e cuffie.*
Maggio 1533
Alle donne si comanda di portare abiti semplici e non
siano in qualche modo “tagliati” (si presume che il termini si identifichi
con il punto tagliato). Agli uomini si comanda di portare le vesti senza
guarnizioni di striscie (stricati):
cordoni, passamanerie, ricami, frange ecc.; altrettanto proibiti i collari,
le camicie con oro e argento. Settembre e Novembre 1535 A seguito del cambiamento della moda che propone
tessuti semplici, l’attenzione è rivolta sempre più alla superguarnizione del vestiario, alla
complicazione delle frappe, ai ricami, alle profilature, alle frangie, ai fiocchi, ai cordoni. “………..abito da dosso, li qual habbino
, per minimo che sia, alcun intaglio suso, et che siano tagliati a fozza, over modo alcuno, salvo tantum li manegeti
quali possan esser tagliati, essendo però senza franza, cordoni, passaman,
fiochi et alcun recamo et altri lavori, né agiuchiadi
( cioè agucchia, maglia), ma semplici………siano de un
color e schietti e tutti cusidi, sì che non resti
li teli aperti l’un da l’altro e descusid i(per non
trasgredire la legge si usava portare
sotto un abito semplice, fodere molto ricercate, lasciando qualche spacco per
intravederle) et
non possino haver stricha di sorte alcuna altra via et
meno alcun altro lavor, recamo, perfillo, imbotadura, fiochi, passaman, nè esser infaldade, né alcun altro adornamento che dir et imaginar se possi………….” 8 ottobre 1562 "
Nelle cose di tela over lana si possino
far filzete( punto filza) over
aghi pieni( potrebbe riferirsi ad un punto cappa, o punto asola)........le camisie non possino esser
lavorate in altro loco che al cavezzo( che sul
collo) et davanti et da
mano, senza oro nè argento et
li fazzuoli (fazzoletti), da mano, da spalla, da
testa et traverse, non possino
esser lavorate d'oro o d'argento. Li habiti che si
chiamano schiavonesche, non pèossino
haver salvo che un lavorier
al cavezzo e da piè ( piedi), che non ecceda meza quarta, dove però non vi sia oro over
arzento o seda..........le manizze (polsini) siano schiete, senza alcun ricamo, nè
meno tagliate( punto tagliato) nè sopra via manizze
vi sia lavor........... Agli inizi del 1600 si cominciano a veder in città cappotti di felpa, tabarri e ferraioli. Nei cappotti “vi
aggiungono anco et guarnitioni et liste d’intorno,
camuffate, stratagliate et ricamate.” In seguito a questa osservazione nel 1613 e nel 1622
vengono emanate alcune proibizioni sui vestimenti ” aperti ai lati, con cordelle d’oro…con
doppie maniche in braccio pendenti (cascate di merletti ai polsi, engagianti )
...et sopra cadauno abito da donna non si possi poner se non una semplice
cordella d’oro o d’argento o di seta. 10 Settembre 1604 Le leggi suntuarie iniziarono ad occuparsi delle maschere
quando i veneziani vollero approfittare dei travestimenti per sfuggire alle
proibizioni. Così in questa data e poi il 3 Gennaio 1618 il Magistrato proibì a tutte le maschere che avessero: ”……..Habiti
tessuti con oro o argento, overo che saranno
guarniti con cordelle d’oro e d’argento, o con ricami di gioie, di perle, di
oro o d’argento di seta o di qual’altra sorte di ricamo inmmaginabile……………..Il proclama del 26 Ottobre 1742
recita: “ resta parimenti in rissoluta maniera proibito, l’uso delle
baute di merlo…..” 18 Marzo
1639 Riguardo le vesti da uomo, si vietò “ di valersi sopra d’essi vestiti di merli, passamani,
romanette, o altro oro, argento o seta in qualsiasi
parte. In seguito a
queste restrizioni i passamaneri et altri fabbricatori di romanette, presentarono una supplica tramite un avvocato, che evidenziava il
danno arrecato all’arte. Il Magistrato alle Pompe rettificò ciò che era stato
deliberato consentendo romanette e passamani
semplici e che non avessero imitato alcun traforo o ricamo. In uno scritto del 1644 (antisatira in risposta alla Satira sul lusso donnesco di Francesco Buoninsegni) si
parla sullo lusso degli abiti maschili: “….si coprono di merli……….hanno
la camicia di lino e la portano tutta adorna di punti fiamminghi e di lavori
in aria. I collari e maneghetti vagliono
tesori , né quali per raddoppiar la pompa e la spesa, si raddoppiano gli
ordini di merli e s’elegano la più fine tele che
sappia intesser la Fiandra. 8 gennaio 1644 “
…impropria e rilevantissima si è conosciuta quella
delle pezzette da spalle di ponti in aria, di
merlo, et di perfillo di
Fiandra nelle quali, se ben di cosa di niun valore che
nel spatio di brevissimi giorni dissipata rimane,
pur tanto denaro si getta……………restino tutte le pezzette del tutto proibite. 27 luglio 1644 Si emana una legge sugli arredi delle case e nello
specifico sulle camere: " Siano
senz'alcun, benchè minimo , ornamento d'oro o di
ricamo, ma solo guarniti di franze di seta, e li cussini di passamani e peroli (
passamanerie). In una delle altre camere possono valersi.......o panno simile
di lana, senza ricami,oro,over intaglio......Sia anco permesso tener una , fin due, petteniere
(toilettes)........non
potendo per il fornimento d'esse valersi d'alcun
panno o altra cosa ricamata o di fazzuoli (
fazzoletti –scialli) o altro con lavori di ponto in
aria, ponto fiammengo, o
merli di Fiandra; quali lavoro a merli tendano anco
prohibiti in tutte le altre biancarie. Particolare di un quadro che
rappresenta la Regina Carlotta, 1764 (Londra, Collezione reale). Le toilettes a quel tempo erano un tripudio di merletto. Particolare di un dipinto di Pietro Longhi ”La balia”,
1750 Musei civici Veneziani, Ca’ Rezzonico 20 agosto 1644 "
Le donne habitanti di questa città, soggette all'oficio delle Pompe (tutte le donne, eccetto: la
dogaressa, le sue nuore ed altre congiunte abitanti di palazzo ducale, nonchè le donne forestiere che fossero a Venezia da meno di
sei mesi) possano nelle vesture portare cottoli
(sottane, in un inventario del 1670° si trova: " un cottolo di cendà con suoi merli neri, un cottolo di tabin cremisin con suo merlo et d'argento, un cottolo di raso a fiori con suo merlo
nero di ponto in aere con
suo busto, un cottolo di raso a fiori con suo merlo d'oro e d'argento, un
cottolo di lama d'argento e color muschio con suoi merli d'oro e d'argento,
un cottolo sguardo et d'oro con suo merlo d'oro e
d'argento"), carpete.....vestiti da part et di ogni altra sorte di loro abito, valersi d'ogni
sorte di panno, sia seta e lana, nero o colorato, nel quale non sia oro o
argento, in alcun che ben minima quantità; et li
predetti habiti tutti siano et
debbano essere schietti senz'alcun ornamento di guarnitione,
merli, ricami, taglio o intaglio, stampo, camuffo....haver
le maniche senza ricami, guarnimenti, merli, stringhe, cordoncini, cordelle e
o qualsiasi altra cosa.filo di seta, azze
(fuselli), ponto( punto in aria). Li maneghetti siano dui velo o
tela con merli e lavori non proibiti dala
legge.............li guanti..........con prohibitione
di ricami o merli di qualunque sorte..........le traverse.che
non Habbino merli, cordelle stricche,
spianzi (il Petizion
riporta in un suo inventari" Fazzoletti co merli
despianzi de ponto in aere", si può dedurre che possano essere" sviansi", dal dialetto attuale , cioè sprazzi quindi
tramezzi), o altri ornamenti, con
qualunque altro nome si possano chiamare lavorate di ponto
in aria, ponto fiammengo,
fillo di pita, a massette
(fuselli) fatte in Fiandra, Francia, Lorena, et anco i questa città o altrove, che immitino
il punto in aria e siano somiglianti a merli e cordelle di Fiandra. Quali
tutti lavori s'intendan a fatto prohibiti
anco nè maneghetti e colari in occasione
di parto, maschere, et in ogn'altro caso, colari, pezze, pezzete da spale, tabarini et altro……..Li velli……….senza vedersi alcuna altra cosa et non siano lavorati a figure, fogliami, fiori, merli,………. possono essere ornati di franze,
merli, rosette postici ………sempre nello stesso velo…….ma in contemporanea non si potevano
portare abiti con aggiunte di “
ornamenti, ricami intagli, merli d’oro, argento, di seta o di azze( fuselli)………Le cordelle..possano esser rasate, ricamate, lavorate
o lavorate oltre che la tessitura, et alcuna benché
voglia aggiunta o inventione. Si proibiscono anche tutti i fiori
realizzati lavorati “ad ago, fatti di
punto,ricamati di seta……..Anche nei ventagli si
proibiscono”Ogni sorte di lavoro a ago, ricamo, guarnimento e tessitura con
oro e argento”. Gli
abiti maschili dovevano essser semplici senza
ricami, camuffi, qualsiasi tipo di merlo,
, ma potevano esser guarniti con qualche passamano o romanetta che non fosse perforata, ricamata o avesse fili
d’oro. “Li colari
emaneghetti debbano esser schietti, senza lavoro di
punto in aria, o fiamengo, merli, cordelle di
Fiandra, Francia, Lorena. Tutte le cordelle, merli, stringhe, poste e simili,
lavorate in Francia, Fiandra, Inghilterra et in
ogni altro luogo fuori dello Stato, ………..siano et s’intendano proibite, non solo nell’uso, ma nell’introduttione in questa città e nello Stato. Aprile 1697 Il Magistrato alle Pompe propone: “ credersi, non solo opportuna………introdurre
in questa città l’uso dell’intiero abito nero,
consentendo solo nella sottana nera la guarnitione
semplice di merli neri distesi che non ecceda in tutto la metà della medema. Nel 1707 la legge venne applicata. Un proclama del 16 luglio 1709
stabilisce che : “quanto il manto che
la sottana devono esser puramente neri…………..Non
possa servirsi sopra il mantò o veste da camera
d’alcuna sorte di guarnitione di merlo, monpariglia ( tessuto leggero), franza,
ricamo, stampo, camuffo. 31 luglio 1749 Proclama rivolto ai rettori delle città e fortezze della
terraferma, in materia di carrozze “resti
loro concesso di avvalersi di tre carrozze………..senza
però che in esse v’entri qualunque benché minima tessitura, fornitura, ricamo o rapporto
d’oro e molto meno ne fiocchi, passamani…..e tutte le nobildonne e cittadine originarie
usare l’abito nero senza alcuna sorte di merli.. intollerabile poi essendo lo
scandaloso abuso delle robbe e manifatture
forestiere, resta l’uso severamente proibito in ogni sua specie, tanto di
drappi di qualunque sorte, merli bianchi, neri, biondi,
a qual sia uso di baute et
altro e così qualunque altra manifattura di ricami, galoni,
………..” Sentenze Alcune
sentenze di processi che si trovano nel " libro separato" del
registro delle condanne per trasgressioni suntuari. Vi si trovano 143
condanne di nobili, cittadini,
bottegai. Sono state scelte alcune sentenze riguardanti le
inosservanze nella materia trattata in questo sito. 6
zugno 1605 Giacomo.tentor condanato in ducati 25 et
spese per guarnitioni portate da sua moglie sopra
la vesta. 13
marzo 1609 Marco
marzer (merciaio) al Sturion
fo condanato in ducati 25 per guiarnition
vendute alla sua bottega. 1
febraro 1609 Santo
Colombin avvocato fo condanato
per sua moglie per vesta tagiada (punto tagliato)
in ducati 50. 27
agosto 1609 Il
N. H. ser Zanantonio Valier sta a S. Giustina fo condanato
per una vestura de ormesin
negro tagiada et camufat portata da sua moglie ducati 50. 9
LUGIO 1610 Zanantonio
Martinelli fo condannato per il bavaro ricamato in
loro et figure in ducati 25. 28
april 1614 Zorzi marzer al Papa in Rialto fo condanato
ducati 25 per vender guarnitioni et fo brusar esse guarnitioni. 20
agosto 1639 In
questa data, Pasquetta detta Moceniga, qualificata
come " publica meritrice",
venne giudicata per essersi presentata in pubblico vestita "con quelle
medesime cose vietate............sotto la veste negra portava una vestura o carpeta di color, con
romana (guarnizione) d'oro larga 4 dita. Leggi
suntuarie dell'ultimo periodo Trascorsa la metà del XVIII secolo il Magistarto
alle Pompe moderò il suo potere, decadendo solo insieme alla fine della
repubblica veneziana. L'invasione delle manifatture estere, la forte
disoccupazione, la miseria delle povere genti, furono le cause per le quali
le leggi suntuarie furono rivolte verso il lusso dei prodotti esteri; per il
lusso delle cose prodotte all'interno della repubblica non vennero più
emanate leggi, perchè la gente impoverita viveva
proprio dei prodotti artigianali, quindi anche il merletto ebbe un momento di
gloria. Il magistrato dovette attenuare così molti dei precedenti divieti, ad
esempio , le pezzette da spalla (scialletti, fichou), già severamente condannati, furono permesse, purchè fossero fatte di punto in aria veneziano, perchè di tale lavoro" s'alimentano varie povere
famiglie di questa città e dello Stato"(19 agosto 1672).- L'esportazione di capitali, in conseguenza della moda
straniera, stava impoverendo la repubblica veneziana, quindi l'inquisitore
alle Pompe Paolo Renier nel 1733 indicò una
possibile soluzione: " che le classi inferiori guardino alle superiori e
vi si uniformino" e che le classi dirigenti insegnino a" non
disprezzare più i nostri lavori" e continua ancora testualmente
"non vi è arte di manifattura che non strilli contro la licenza,
particolarmente dell'uso che se ne fa d'ogni e qualunque sorte di robbe forastiere, così di
merli, come di pannine, di lana di seta con oro e
senza oro." Bibliografia ” Il lusso nella vita e nelle
leggi”, Giulio Bistort-Forni Editore,
Bologna, 1912 ^ “Costumi e leggi de’ veneziani”, Giovanni
Rossi §
libro IX Padova 1862 *
”La politica sociale della repubblica di Venezia 1500-1620” Vol. II
Brian Pullan, Il Veltro Editrice, 1982 ° “ Inventario Scolari”, 1670 |